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Ordinanza — n. 20822/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20822/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20822/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI VINCENZO nato a NORIMBERGA( GERMANIA) il 09/02/1983 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; I visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di illogicità di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile sulla sussistenza dell'elemento materiale de reato di cui all'art. 337 cod. pen. in relazione alla determinazione di un serio pericolo per gli utenti della strada cagionato dalla condotta dell'imputato che, per opporsi al controllo degli agenti di pubblica sicurezza, intraprendeva, alla guida di un motorino, una condotta di guida pericolosa, rischiando la collisione con un'autovettura che viaggiava in senso di marcia opposto (cfr. pag. 4 della s.i.);

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20822/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. in relazione alla determinazione di un serio pericolo per gli utenti della strada cagionato dalla condotta dell'imputato che, per opporsi al controllo degli agenti di pubblica sicurezza, intraprendeva, alla guida di un motorino, una condotta di guida pericolosa, rischiando la collisione con un'autovettura che viaggiava in senso di marcia opposto (cfr. pag. 4 della s.i.);

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione guida nonostante revoca della patente abbandono del procedimento per infrazione stradale divieto di condurre sicurezza della circolazione contrassegno stradale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI VINCENZO nato a NORIMBERGA( GERMANIA) il 09/02/1983 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; I visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di illogicità di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile sulla sussistenza dell'elemento materiale de reato di cui all'art. 337 cod. pen. in relazione alla determinazione di un serio pericolo per gli utenti della strada cagionato dalla condotta dell'imputato che, per opporsi al controllo degli agenti di pubblica sicurezza, intraprendeva, alla guida di un motorino, una condotta di guida pericolosa, rischiando la collisione con un'autovettura che viaggiava in senso di marcia opposto (cfr. pag. 4 della s.i.);

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila curo in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere r ore Il Presiden