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Ordinanza — n. 20820/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20820/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20820/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORPORA RAFFAELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 18/09/1979 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per la intervenuta qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato da resistenza (art. 337 cod. pen.) in minaccia a pubblico ufficiale (artt 336 cod. pen.), è manifestamente infondato trattandosi di modifica della qualificazione giuridica del fatto intervenuta con la sentenza di primo grado che ha svolto sul punto ampia motivazione e di modifica che il ricorrente aveva potuto devolvere ai giudici di appello che hanno esaminato il tema in relazione all'esercizio dei diritti di difesa dell'imputatof dando atto del mero errore consistito nel non riportare tale diversa qualificazione nel dispositivo della sentenza di primo grado;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, artt 336 cod. pen; Ordinanza — n. 20820/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 521 e 522 cod. proc. pen. per la intervenuta qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato da resistenza (art. 337 cod. pen.) in minaccia a pubblico ufficiale (artt 336 cod. pen.), è manifestamente infondato trattandosi di modifica della qualificazione giuridica del fatto intervenuta con la sentenza di primo grado che ha svolto sul punto ampia motivazione e di modifica che il ricorrente aveva potuto devolvere ai giudici di appello che hanno esaminato il tema in relazione all'esercizio dei diritti di difesa dell'imputatof dando atto del mero errore consistito nel non riportare tale diversa qualificazione nel dispositivo della sentenza di primo grado;

Parole chiave

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diritto a un difensore difesa penale perseguimento penale per diffamazione ricorso per cassazione risposta alla petizione diritto a un ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
per la intervenuta qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato da resistenza (art. 337 cod. pen.) in minaccia a pubblico ufficiale (artt 336 cod.
artt 336 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORPORA RAFFAELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 18/09/1979 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per la intervenuta qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato da resistenza (art. 337 cod. pen.) in minaccia a pubblico ufficiale (artt 336 cod. pen.), è manifestamente infondato trattandosi di modifica della qualificazione giuridica del fatto intervenuta con la sentenza di primo grado che ha svolto sul punto ampia motivazione e di modifica che il ricorrente aveva potuto devolvere ai giudici di appello che hanno esaminato il tema in relazione all'esercizio dei diritti di difesa dell'imputatof dando atto del mero errore consistito nel non riportare tale diversa qualificazione nel dispositivo della sentenza di primo grado;

Considerato, altresì, che sono del tutto generiche le deduzioni svolte con la memoria depositata in vista della trattazione dell'odierna udienza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore Il President