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Ordinanza — n. 20819/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20819/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20819/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA ANTONIO nato a EBOLI il 03/04/1979 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al vizio di carenza di motivazione della sentenza impugnata che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., sono indeducibili perché totalmente generici e relativi a questioni sulla dinamica dei fatti neppure devolute al giudice di appello ;

Regesto Legislator

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art. 378 cod. pen; Ordinanza — n. 20819/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 378 cod. pen., sono indeducibili perché totalmente generici e relativi a questioni sulla dinamica dei fatti neppure devolute al giudice di appello ;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali spese di assistenza motivi di cassazione sanzioni pecuniarie accollo delle spese restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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art. 378 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA ANTONIO nato a EBOLI il 03/04/1979 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al vizio di carenza di motivazione della sentenza impugnata che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., sono indeducibili perché totalmente generici e relativi a questioni sulla dinamica dei fatti neppure devolute al giudice di appello ;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore Il Presidente