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Ordinanza — n. 20818/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals on resistance charges due to insufficient evidence of procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20818/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Mazzo and Marrelli inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued that the lower court misclassified their actions as resistance rather than simple threats, claiming a flawed factual reconstruction. The court rejected this, noting the evidence showed both men actively supported the agitation and used threatening language, making the resistance charge legally sound and the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: The court's classification of conduct as resistance rather than threat is not vitiated by error if the facts demonstrate active participation in disorder and the use of intimidating language by both parties.

Parole chiave

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resistance to public official procedural inadmissibility misclassification of crime court costs factual reconstruction minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 611 cod. proc. pen.
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
art. 336 cod. pen
art. 337 cod. pen
piuttosto che il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod.
art. 611 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZO GIOVANNI (CUI 01CW9N8) nato a LECCE il 27/04/1974 MARRELLI ANTONIO (CUI 01CW5Q6) nato a TARANTO il 23/06/1976 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i comune motivo di ricorso degli imputati, in merito alla qualificazione giuridica del fatto che, più propriamente, avrebbe dovuto essere quello di c:ui all'art. 336 cod. pen. piuttosto che il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) con conseguente inconfigurabilità del reato, è svolto in fatto e sulla base di una frammentaria ricostruzione della vicenda, in carenza di confronto con la sentenza impugnata che, sulla base delle dichiarazioni degli agenti Rizzo e Coia, ha enucleato le precise condotte ascrivibili al Marrelli, destinatario dell'invito a rientrare in cella, e che non solo p- .or-71_ .1.13 -1 non vi ottemperò ma che fu attivamente sostenuto da altri detenuti, fra i quali Giovanni Mazzo, che intervennero a suo sostegno non ottemperando alle prescrizioni loro in ntema giu r proferendo, come il Marrelli, frasi minatorie ai danni degli operanti.

Le condotte oppositive e minatorie, tenute durante lo svolgimento di operazioni volte a ripristinare l'ordine nel corso di un'agitazione dei detenuti nella casa circondariale di Lecce appaiono, secondo le corrette argomentazioni della Corte, idonee a realizzare la condotta materiale del reato di resistenza, piuttosto che quella di minaccia a pubblico ufficiale, realizzate con il contributo consapevole di entrambi i ricorrenti senza che nella f lettura delle dichiarazioni degli agenti, possano rinvenirsi elementi per ricondurre la interpretazione dei giudici di merito al vizio di travisamento della prova, anche in relazione alla identificazione degli autori della condotta illecita e allo specifico contributo di ciascuno;

Considerato, altresì, che è irrilevante la rinuncia del difensore di fiducia (avvocato Petracca) alla difesa di Giovanni Mazzo, siccome intervenuta dopo la spedizione dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza e alla scadenza dei termini per la proposizione di motivi nuovi sicché alcuna violazione di diritti di difesa del ricorrente è concretamente prospettabile, attesi i termini previsti dall'art. 611 cod. proc. pen.; Considerato, infine, che, in presenza di ricorso originariamente inammissibile, e, pertanto, inidoneo ad instaurare un corretto rapporto processuale, non rileva la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello (S.U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266);

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile