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Ordinanza — n. 20815/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20815/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20815/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAZIM KADUR CUI 01HW61E9 nato il 19/05/1984 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • 0 1.Con unico motivo di ricorso Kazim Kadur denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di applicazione del beneficio della pena sospesa, in relazione ala condanna per il delitto di evasione, intervenuta con la sentenza indicata in epigrafe. 3.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle addotte censure a fronte delle corrette argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata in punto di diniego di applicazione delle generiche e della genericità dei motivi con i quali, in appello, veniva richiesta l'applicazione del beneficio della pena sospesa: la Corte di appello di Firenze ha espresso considerazioni, relative alla gravità della condotta ed al negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, incompatibili con la prognosi di futura astensione dalla reiterazione di reati.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20815/2023 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 21)00, n. 186).

Parole chiave

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responsabilità penale responsabilità penale dei minori scemata imputabilità azione di responsabilità attendibilità dei testimoni falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAZIM KADUR CUI 01HW61E9 nato il 19/05/1984 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • 0

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con unico motivo di ricorso Kazim Kadur denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di applicazione del beneficio della pena sospesa, in relazione ala condanna per il delitto di evasione, intervenuta con la sentenza indicata in epigrafe. 3.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle addotte censure a fronte delle corrette argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata in punto di diniego di applicazione delle generiche e della genericità dei motivi con i quali, in appello, veniva richiesta l'applicazione del beneficio della pena sospesa: la Corte di appello di Firenze ha espresso considerazioni, relative alla gravità della condotta ed al negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, incompatibili con la prognosi di futura astensione dalla reiterazione di reati.

3. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 21)00, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere sore Il Presiden