Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20814/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20814/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20814/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REZZI CARLO nato a MONSUMMANO TERME il 26/08/1965 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di cui all'art. 368 cod. pen. sono totalmente generici e privi di confronto con la sentenza impugnata;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 20814/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 368 cod. pen. sono totalmente generici e privi di confronto con la sentenza impugnata;

Parole chiave

Generato dall'IA
denuncia mendace motivazione inadeguata delle censure costituzionali accuse di abuso perseguimento penale per diffamazione mancanza di disciplina mancanza di credibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 368 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REZZI CARLO nato a MONSUMMANO TERME il 26/08/1965 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di cui all'art. 368 cod. pen. sono totalmente generici e privi di confronto con la sentenza impugnata;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente