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Ordinanza — n. 20805/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds regarding calunnia and erroneous date indication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20805/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's assessment of evidence regarding a false accusation of assault, but the court found these arguments generic and repetitive of the lower court's reasoning. Consequently, the court upheld the original conviction for calunnia and rejected the claim that the date error constituted a nullity.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when grounds are generic and merely reproduce censure without providing new logical argumentation, and when an erroneous date indication does not constitute a nullity.

Parole chiave

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calunnia generic grounds inadmissible appeal nullity of date procedural costs denuncia mendace perseguimento penale per diffamazione accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 368 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIMMELLI MARTINO nato a MONTEFORTE IRPINO il 04/01/1954 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure, volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato di cui all'art. 368 cod. pen., adeguatamente esaminate e logicamente argomentate dalla Corte di appello sul punto della prospettazione, nella denuncia presentata dall'imputato, del reato di lesioni a carico di Nigro, denuncia il cui contenuto, all'esito delle indagini, si è rivelato del tutto infondato; la ricostruzione dei fatti materiab (una colluttazione, invece che una vera e propria aggressione, riferita anche dai testi) è idonea a configurare anche il dolo del reato in esame;

Rilevato che la dedotta erronea indicazione della data di deliberazione della sentenza impugnata non integra una nullità e può essere oggetto di correzione di errore materiale; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presi