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Ordinanza — n. 20804/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20804/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20804/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUSO STEFANO nato a CASERTA il 05/07/1983 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio a fronte di motivi di appello del tutto generici con i quali chiedeva il minimo della pena, già applicato, con giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche alla recidiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20804/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUSO STEFANO nato a CASERTA il 05/07/1983 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio a fronte di motivi di appello del tutto generici con i quali chiedeva il minimo della pena, già applicato, con giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche alla recidiva.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali evasione all'obbligo di contribuzione attenuazione della pena ammende per infrazione procedurale spese di difesa inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUSO STEFANO nato a CASERTA il 05/07/1983 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio a fronte di motivi di appello del tutto generici con i quali chiedeva il minimo della pena, già applicato, con giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche alla recidiva.

In concreto gli è stata inflitta, con la diminuente del rito abbreviato, la pena di mesi otto di reclusione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore Il Presidente