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Ordinanza — n. 20801/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20801/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20801/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMED MOHAMEDCUI 05WWGP nato il 24/06/1986 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizi di motivazione sul punto del diniego di applicazione delle attenuanti generiche motivato con argomentazioni che non sono inficiattda evidenti vizei illogicità.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 20801/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMED MOHAMEDCUI 05WWGP nato il 24/06/1986 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizi di motivazione sul punto del diniego di applicazione delle attenuanti generiche motivato con argomentazioni che non sono inficiattda evidenti vizei illogicità.

Parole chiave

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attenuazione della pena eccezioni difensive evasione all'obbligo di contribuzione difesa penale aiuto all'evasione di detenuti spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Ne consegue, altresì, la insussistenza del vizio di violazione di legge non ravvisandosi nella motivazione aspetti che contravvengono alla prescrizione di applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMED MOHAMEDCUI 05WWGP nato il 24/06/1986 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizi di motivazione sul punto del diniego di applicazione delle attenuanti generiche motivato con argomentazioni che non sono inficiattda evidenti vizei illogicità.

La Corte che ha valorizzato i precedenti penali; la violazione di misura cautelare, l'uso di alias confondenti e la persistente illegale presenza nello Stato, quale indice negativo ai fini dell'attenuazione della pena, ha ritenuto recessive le condizioni allegate dalla difesa riconducibili alla marginalità sociale dell'imputato quali la giovane età e lo stato di ubriachezza al momento del fatto. Ne consegue, altresì, la insussistenza del vizio di violazione di legge non ravvisandosi nella motivazione aspetti che contravvengono alla prescrizione di applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in ordine alla capacità a delinquere e alla pericolosità sociale dell'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore Il Presi