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Ordinanza — n. 20800/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20800/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20800/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNEY ALESSANDRO nato a BARI il 08/04/1986 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che hanno esaminato, al confronto con la ricostruzione dell'imputato, quella dei verbalizzanti ritenuta maggiormente convincente sulla dinamica dei fatti e pertanto sussurnibile la condotta dell'imputato nel delitto di resistenza ravvisabile nella protratta condotta di guida caratterizzata (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) da un'andatura irregolare e alta velocità nell'abitato di un piccolo centro e su una strada provinciale normalmente trafficata, 'manovre, quindi, idonee a creare pericolo per gli utenti della strada e per gli agenti che si erano posti all'inseguimento.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20800/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Non è suscettibile di censura il diniego di esclusione della recidiva che la Corte di appello ha motivato richiamando, quale manifestazione à maggiore colpevolezza e pericolosità sociale accertate nel processo Tìneal_cari le numerose condanne riportate anche per reati contro la persona. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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verosimiglianza della persecuzione permesso di promuovere un procedimento penale pericolo di reiterazione attendibilità dei testimoni dichiarazioni inverosimili pericolo di collusione con testimoni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNEY ALESSANDRO nato a BARI il 08/04/1986 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che hanno esaminato, al confronto con la ricostruzione dell'imputato, quella dei verbalizzanti ritenuta maggiormente convincente sulla dinamica dei fatti e pertanto sussurnibile la condotta dell'imputato nel delitto di resistenza ravvisabile nella protratta condotta di guida caratterizzata (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) da un'andatura irregolare e alta velocità nell'abitato di un piccolo centro e su una strada provinciale normalmente trafficata, 'manovre, quindi, idonee a creare pericolo per gli utenti della strada e per gli agenti che si erano posti all'inseguimento.

Non è suscettibile di censura il diniego di esclusione della recidiva che la Corte di appello ha motivato richiamando, quale manifestazione à maggiore colpevolezza e pericolosità sociale accertate nel processo Tìneal_cari le numerose condanne riportate anche per reati contro la persona. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore Il Pre