Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20799/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20799/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20799/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO DE SERPIS VINCENZO nato a SANT'ANTIMO il 18/08/1976 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed espressi con argomentazioni astratte al confronto con la struttura motivazionale della sentenza impugnata sulla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., correttamente argomentata con riferimento alla concreta idoneità minatoria della condotta, espressa in primo luogo mediante lo spintonamento degli agenti e, dunque, non consistita nel mero rifiuto di declinare Ila proprie generalità.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20799/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di merito, ha ritenuto sussistenti l'elemento materiale - oltre che quello psicologico del reato - in ragionato confronto critico con le argomentazioni difensiver valorizzando l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti nella ricostruzione della complessiva dinamica dei fatti che non si sono esauriti nelle condotte dispiegate dal ricorrente una volta salito a bordo dell'auto della polizia, con la conseguenza che è manifestamente infondato anche il rilievo sulla violazione di legge e connessi vizi di motivazione, in relazione alla valutazione delle prove (art. 192, cod. proc. pen.).

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia contro le autorità assenza di persecuzione ricusazione del pubblico ministero permesso di promuovere un procedimento penale abbandono del procedimento per infrazione stradale minaccia per la sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO DE SERPIS VINCENZO nato a SANT'ANTIMO il 18/08/1976 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed espressi con argomentazioni astratte al confronto con la struttura motivazionale della sentenza impugnata sulla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., correttamente argomentata con riferimento alla concreta idoneità minatoria della condotta, espressa in primo luogo mediante lo spintonamento degli agenti e, dunque, non consistita nel mero rifiuto di declinare Ila proprie generalità.

La Corte di merito, ha ritenuto sussistenti l'elemento materiale - oltre che quello psicologico del reato - in ragionato confronto critico con le argomentazioni difensiver valorizzando l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti nella ricostruzione della complessiva dinamica dei fatti che non si sono esauriti nelle condotte dispiegate dal ricorrente una volta salito a bordo dell'auto della polizia, con la conseguenza che è manifestamente infondato anche il rilievo sulla violazione di legge e connessi vizi di motivazione, in relazione alla valutazione delle prove (art. 192, cod. proc. pen.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere rel ore (\ 9 Il Presidente