Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20798/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20798/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20798/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIRAMI AYOUB nato il 03/09/2000 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. in presenza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) non di un generico divincolamento dell'imputato, per sottrarsi, con la fuga, all'acc:ertamento in corso, ma di una condotta attiva consistita in calci, pugni e manate dirette contro i verbalizzanti che, nell'occorso, riportavano anche le lesioni, descritte al capo b); anche il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche si sottrae a rilievi in questa sede avendo i giudici di appello valorizzato i precedenti e di polizia quali elementi sintomatici di un negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, oltre alla concreta dinamica dell'azione e agli effetti che ne sono derivati sulla incolumità degli operanti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20798/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. in presenza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) non di un generico divincolamento dell'imputato, per sottrarsi, con la fuga, all'acc:ertamento in corso, ma di una condotta attiva consistita in calci, pugni e manate dirette contro i verbalizzanti che, nell'occorso, riportavano anche le lesioni, descritte al capo b); anche il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche si sottrae a rilievi in questa sede avendo i giudici di appello valorizzato i precedenti e di polizia quali elementi sintomatici di un negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, oltre alla concreta dinamica dell'azione e agli effetti che ne sono derivati sulla incolumità degli operanti;

Parole chiave

Generato dall'IA
ricusazione del pubblico ministero circostanze attenuanti difesa d'ufficio omissione di soccorso legittima difesa reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIRAMI AYOUB nato il 03/09/2000 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. in presenza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) non di un generico divincolamento dell'imputato, per sottrarsi, con la fuga, all'acc:ertamento in corso, ma di una condotta attiva consistita in calci, pugni e manate dirette contro i verbalizzanti che, nell'occorso, riportavano anche le lesioni, descritte al capo b); anche il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche si sottrae a rilievi in questa sede avendo i giudici di appello valorizzato i precedenti e di polizia quali elementi sintomatici di un negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, oltre alla concreta dinamica dell'azione e agli effetti che ne sono derivati sulla incolumità degli operanti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Co