Ordinanza — n. 20798/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIRAMI AYOUB nato il 03/09/2000 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. in presenza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) non di un generico divincolamento dell'imputato, per sottrarsi, con la fuga, all'acc:ertamento in corso, ma di una condotta attiva consistita in calci, pugni e manate dirette contro i verbalizzanti che, nell'occorso, riportavano anche le lesioni, descritte al capo b); anche il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche si sottrae a rilievi in questa sede avendo i giudici di appello valorizzato i precedenti e di polizia quali elementi sintomatici di un negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, oltre alla concreta dinamica dell'azione e agli effetti che ne sono derivati sulla incolumità degli operanti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20798/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. in presenza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) non di un generico divincolamento dell'imputato, per sottrarsi, con la fuga, all'acc:ertamento in corso, ma di una condotta attiva consistita in calci, pugni e manate dirette contro i verbalizzanti che, nell'occorso, riportavano anche le lesioni, descritte al capo b); anche il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche si sottrae a rilievi in questa sede avendo i giudici di appello valorizzato i precedenti e di polizia quali elementi sintomatici di un negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, oltre alla concreta dinamica dell'azione e agli effetti che ne sono derivati sulla incolumità degli operanti;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIRAMI AYOUB nato il 03/09/2000 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. in presenza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) non di un generico divincolamento dell'imputato, per sottrarsi, con la fuga, all'acc:ertamento in corso, ma di una condotta attiva consistita in calci, pugni e manate dirette contro i verbalizzanti che, nell'occorso, riportavano anche le lesioni, descritte al capo b); anche il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche si sottrae a rilievi in questa sede avendo i giudici di appello valorizzato i precedenti e di polizia quali elementi sintomatici di un negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, oltre alla concreta dinamica dell'azione e agli effetti che ne sono derivati sulla incolumità degli operanti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Co