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Ordinanza — n. 20795/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20795/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20795/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSSA TOMMASO nato a TRANI il 06/08/1966 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 336 cod. pen. e 186, comma 2, lett.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 20795/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cod. pen. e 186, comma 2, lett.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata reato grave di stupefacenti dipendenza da alcol guida nonostante revoca della patente infrazione privilegiata abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSSA TOMMASO nato a TRANI il 06/08/1966 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 336 cod. pen. e 186, comma 2, lett.

c) Cod. Strada cono manifestamente • infondal quanto alla determinazione della Iena per il reato sub capo A) in mesi nove tenuto conto delle concrete modalità del fatto e del numero delle persone 0' offesa dal reato; Rilevato che, quanto alla durata della misura della sospensione della patente di guida, trattasi di censura non deducibile perché non proposta in appello a fronte di compiuta motivazione sulla sussistenza del reato per il quale la misura è stata applicata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il C