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Ordinanza — n. 20792/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20792/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20792/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONFORTINI MARINA nato a MILANO il 19/08/1958 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere lEmilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi di ricorso relativi alla inosservanza della legge processuale penale per mancata rinnovazione dell'istruttoria richiesta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. e sull'eccessività della pena in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 3703 cod. pen. sono manifestamente infondati tenuto conto delle ragioni illustrate nella sentenza impugnata sulla superfluità della prova (pag.

Regesto Legislator

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art. 603 cod. proc. pen, art. 3703 cod. pen; Ordinanza — n. 20792/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 603 cod. proc. pen. e sull'eccessività della pena in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 3703 cod. pen. sono manifestamente infondati tenuto conto delle ragioni illustrate nella sentenza impugnata sulla superfluità della prova (pag.

Parole chiave

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procedimento per falsità esame grafologico prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria memoria illeggibile difetto di sottoscrizione costi della perizia

Disposizioni normative citate

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art. 603 cod. proc. pen
art. 3703 cod. pen
e sull'eccessività della pena in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 3703 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONFORTINI MARINA nato a MILANO il 19/08/1958 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere lEmilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi di ricorso relativi alla inosservanza della legge processuale penale per mancata rinnovazione dell'istruttoria richiesta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. e sull'eccessività della pena in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 3703 cod. pen. sono manifestamente infondati tenuto conto delle ragioni illustrate nella sentenza impugnata sulla superfluità della prova (pag.

5) a fronte delle precise e concordanti testimonianze che rendevano in veritiero il disconoscimento delle scritture autografe che l'imputata chiedeva di sottoporre a perizia e delle argomentazioni allegate a sostegno della richiesta di applicazione delle generiche (la mera incensuratezza che, c:ome noto, non ne giustifica l'applicazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore Il Presiden