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Ordinanza — n. 20783/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20783/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20783/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: VACCARO LUCA BIAGIO nato a CASSANO ALLO IONIO il 30/08/1978 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; "7777- ,,V77 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la conferma della sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) sul punto relativo al rigetto della richiesta dell'imputato, fornnulatq nel giudizio di primo grado, di sospensione del processo con messa alla prova non i sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti alla diversa valutazione delle condizioni che avrebbero potuto legittimare l'applicazione dell'ammissione alla prova tenuto conto della impossibilità di esprimere una prognosi favorevole nei confronti dell'imputato avuto riguardo alle pregresse condanne che, anche se eseguite, non hanno sortito il positivo effetto di infrenarne la propensione alla commissione di reati sicché alcun effetto deterrente o rieducativo o risocializzante poteva sperarsi dalla sottoposizione al più blando strumento del programma trattamento UEPE.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 20783/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di apprezzamenti espressi sulla scorta di elementi obiettivi (condanne, anche recentissime e violazioni reiterate) che non sono suscettibili di revisione in questa sede perché espressione di ragionati e ragionevoli giudizio di merito e, pertanto, di conclusioni che non comportano alcuna violazione di legge in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen

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Testo completo

a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: VACCARO LUCA BIAGIO nato a CASSANO ALLO IONIO il 30/08/1978 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; "7777- ,,V77 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la conferma della sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) sul punto relativo al rigetto della richiesta dell'imputato, fornnulatq nel giudizio di primo grado, di sospensione del processo con messa alla prova non i sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti alla diversa valutazione delle condizioni che avrebbero potuto legittimare l'applicazione dell'ammissione alla prova tenuto conto della impossibilità di esprimere una prognosi favorevole nei confronti dell'imputato avuto riguardo alle pregresse condanne che, anche se eseguite, non hanno sortito il positivo effetto di infrenarne la propensione alla commissione di reati sicché alcun effetto deterrente o rieducativo o risocializzante poteva sperarsi dalla sottoposizione al più blando strumento del programma trattamento UEPE.

Si tratta di apprezzamenti espressi sulla scorta di elementi obiettivi (condanne, anche recentissime e violazioni reiterate) che non sono suscettibili di revisione in questa sede perché espressione di ragionati e ragionevoli giudizio di merito e, pertanto, di conclusioni che non comportano alcuna violazione di legge in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presi