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Ordinanza — n. 20779/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20779/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20779/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEROLLA CIRO nato a NAPOLI il 25/06/1969 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Merolla Ciro; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui si' censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo non oggetto di gravame) è generico nella parte in cui non si confronta con la decisione/ che ha addirittura ridotto di un terzo la pena per le già riconosciute attenuanti generiché da parte del Tribunale che aveva, invece, ridotto di un quarto la pena base di un anno di reclusione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20779/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEROLLA CIRO nato a NAPOLI il 25/06/1969 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Merolla Ciro; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui si' censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo non oggetto di gravame) è generico nella parte in cui non si confronta con la decisione/ che ha addirittura ridotto di un terzo la pena per le già riconosciute attenuanti generiché da parte del Tribunale che aveva, invece, ridotto di un quarto la pena base di un anno di reclusione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio attenuazione della pena revisione della sentenza penale alleggerimento della pena ritiro della domanda di revisione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEROLLA CIRO nato a NAPOLI il 25/06/1969 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Merolla Ciro; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui si' censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (motivo non oggetto di gravame) è generico nella parte in cui non si confronta con la decisione/ che ha addirittura ridotto di un terzo la pena per le già riconosciute attenuanti generiché da parte del Tribunale che aveva, invece, ridotto di un quarto la pena base di un anno di reclusione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/04/