Ordinanza — n. 20778/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORE' MANOLO nato a ROMA il 10/01/1979 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di violazione di legge - per erronea applicazione della disciplina del concorso formale non essendo contestata la commissione del fatto in danno di più operanti in sede di condanna di primo grado e in mancanza di contestazione suppletiva - dal momento che la contestazione, al di là del richiamo dell'art. 81 cod. pen i descrive in fatto una condotta oppositiva tenuta in danno di più agenti, attraverso la fuga in auto e il tentativo di colpirli, una volta fermatosi e raggiunto, con calci e pugni;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20778/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. sono generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di violazione di legge - per erronea applicazione della disciplina del concorso formale non essendo contestata la commissione del fatto in danno di più operanti in sede di condanna di primo grado e in mancanza di contestazione suppletiva - dal momento che la contestazione, al di là del richiamo dell'art. 81 cod. pen i descrive in fatto una condotta oppositiva tenuta in danno di più agenti, attraverso la fuga in auto e il tentativo di colpirli, una volta fermatosi e raggiunto, con calci e pugni;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORE' MANOLO nato a ROMA il 10/01/1979 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di violazione di legge - per erronea applicazione della disciplina del concorso formale non essendo contestata la commissione del fatto in danno di più operanti in sede di condanna di primo grado e in mancanza di contestazione suppletiva - dal momento che la contestazione, al di là del richiamo dell'art. 81 cod. pen i descrive in fatto una condotta oppositiva tenuta in danno di più agenti, attraverso la fuga in auto e il tentativo di colpirli, una volta fermatosi e raggiunto, con calci e pugni;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore Il President