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Ordinanza — n. 20777/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20777/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20777/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARINO EMMANUELE nato a NAPOLI il 23/02/1993 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di De Marino Emmanuele; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si rivolgono censure al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto congrua la pena determinata nel minimo (poi aumentata per la contestata recidiva) e assenti elementi positivamente apprezzabili ai fini dell'invocata attenuante; che la Corte di appello ha logicamente valutato la condotta precedente al delitto da parte del ricorrente (che si era già reso responsabile di plurime violazioni delle prescrizioni) e la personalità del medesimo gravato da plurimi precedenti penali; rilevato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allorché è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), tenuto cento che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20777/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione circostanze attenuanti assenza di caso di rigore allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARINO EMMANUELE nato a NAPOLI il 23/02/1993 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di De Marino Emmanuele; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si rivolgono censure al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto congrua la pena determinata nel minimo (poi aumentata per la contestata recidiva) e assenti elementi positivamente apprezzabili ai fini dell'invocata attenuante; che la Corte di appello ha logicamente valutato la condotta precedente al delitto da parte del ricorrente (che si era già reso responsabile di plurime violazioni delle prescrizioni) e la personalità del medesimo gravato da plurimi precedenti penali; rilevato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allorché è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), tenuto cento che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i