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Ordinanza — n. 20775/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20775/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20775/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCECA VITO nato a PALERMO il 08/06/1992 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Marceca Vito; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. en è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata nella parte in cui la decisione ha valorizzato la non scarsa offensività della condotta anche in considerazione del fatto che la misura contravvenuta era relativa a misura gradatamente inasprita tale da dimostrare insensibilità ai controlli da parte delle autorità; ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è, rispettivamente, riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto congrua la pena determinata nel minimo e assenti elementi positivamente apprezzabili ai fini dell'invocata attenuante anche con riferimento alle valutazioni operate in ordine alla consistenza del fatto addebitato; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), tenuto conto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20775/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. en è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata nella parte in cui la decisione ha valorizzato la non scarsa offensività della condotta anche in considerazione del fatto che la misura contravvenuta era relativa a misura gradatamente inasprita tale da dimostrare insensibilità ai controlli da parte delle autorità; ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è, rispettivamente, riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto congrua la pena determinata nel minimo e assenti elementi positivamente apprezzabili ai fini dell'invocata attenuante anche con riferimento alle valutazioni operate in ordine alla consistenza del fatto addebitato; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), tenuto conto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Parole chiave

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attenuazione della pena calcolo e tasso di rimborso motivi di cassazione allegazione motivata alleggerimento della pena immunità parziale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCECA VITO nato a PALERMO il 08/06/1992 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Marceca Vito; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. en è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata nella parte in cui la decisione ha valorizzato la non scarsa offensività della condotta anche in considerazione del fatto che la misura contravvenuta era relativa a misura gradatamente inasprita tale da dimostrare insensibilità ai controlli da parte delle autorità; ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è, rispettivamente, riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto congrua la pena determinata nel minimo e assenti elementi positivamente apprezzabili ai fini dell'invocata attenuante anche con riferimento alle valutazioni operate in ordine alla consistenza del fatto addebitato; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), tenuto conto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così