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Ordinanza — n. 20774/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20774/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20774/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAID GHANY nato a RAS EL ALAIN( MAROCCO) il 01/05/1980 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ghany Said; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha escluso con corretti argomenti in fatto ed in diritto la ricorrenza dell'attenuante di cui sopra facendo pertinente riferimento a giurisprudenza di questa Corte secondo cui «non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20774/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385, quarto comma, cod. pen. è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha escluso con corretti argomenti in fatto ed in diritto la ricorrenza dell'attenuante di cui sopra facendo pertinente riferimento a giurisprudenza di questa Corte secondo cui «non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ripristino dello statuto di rifugiato ritorno volontario revoca della sospensione condizionale recidiva nell'infrazione remissione della pena ricollocamento in un istituto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAID GHANY nato a RAS EL ALAIN( MAROCCO) il 01/05/1980 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ghany Said; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha escluso con corretti argomenti in fatto ed in diritto la ricorrenza dell'attenuante di cui sopra facendo pertinente riferimento a giurisprudenza di questa Corte secondo cui «non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il