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Ordinanza — n. 20772/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20772/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20772/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTACCHIO DAVIDE nato a PALERMO il 15/05/1998 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mustacchio Davide; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso afferenti alla ritenuta capacità di intendere e di volere del ricorrente, nonché oe Ila mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peni sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, con esaustiva motivazione, ha ritenuto - quanto alla prima censura - che i due delitti di evasione fossero stati posti in essere con coscienza e volontà, come evincibile dalla disposta perizia nel procedimento che attestava l'inesistenza di problematiche tali da scemare detta capacità, oltre che dalle coerenti risposte fornite dal ricorrente che denotavano come fosse consapevole della violazione agli obblighi cautelari impostigli/ e - quanto alla parte del motivo con cui si rivolgono critiche alla mancata applicazione della causa di non punibilità - come entrambe le condotte, in cui il ricorrente si era allontanato per un considerevole lasso di tempo dall'abitazione a breve tempo di distanza tra loro, poi seguite da una ulteriore evasione si rivelasse non scarsamente fru) offensivi rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20772/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. peni sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, con esaustiva motivazione, ha ritenuto - quanto alla prima censura - che i due delitti di evasione fossero stati posti in essere con coscienza e volontà, come evincibile dalla disposta perizia nel procedimento che attestava l'inesistenza di problematiche tali da scemare detta capacità, oltre che dalle coerenti risposte fornite dal ricorrente che denotavano come fosse consapevole della violazione agli obblighi cautelari impostigli/ e - quanto alla parte del motivo con cui si rivolgono critiche alla mancata applicazione della causa di non punibilità - come entrambe le condotte, in cui il ricorrente si era allontanato per un considerevole lasso di tempo dall'abitazione a breve tempo di distanza tra loro, poi seguite da una ulteriore evasione si rivelasse non scarsamente fru) offensivi rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti partenza illegale divieto di espulsione esenzione dalla pena espulsione di familiari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTACCHIO DAVIDE nato a PALERMO il 15/05/1998 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mustacchio Davide; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso afferenti alla ritenuta capacità di intendere e di volere del ricorrente, nonché oe Ila mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peni sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, con esaustiva motivazione, ha ritenuto - quanto alla prima censura - che i due delitti di evasione fossero stati posti in essere con coscienza e volontà, come evincibile dalla disposta perizia nel procedimento che attestava l'inesistenza di problematiche tali da scemare detta capacità, oltre che dalle coerenti risposte fornite dal ricorrente che denotavano come fosse consapevole della violazione agli obblighi cautelari impostigli/ e - quanto alla parte del motivo con cui si rivolgono critiche alla mancata applicazione della causa di non punibilità - come entrambe le condotte, in cui il ricorrente si era allontanato per un considerevole lasso di tempo dall'abitazione a breve tempo di distanza tra loro, poi seguite da una ulteriore evasione si rivelasse non scarsamente fru) offensivi rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i