Ordinanza — n. 20768/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRIELLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/03/1974 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 1212/23 BORRIELLO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto, relativo alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. rilevando pen/. da un lato /che l'efficacia attenuante della parziale incapacità di intendere e di volere era già stata valutata ai fini del trattamento sanzionatcrio per il tramite della previsione di cui all'art. 89 cod. pen. e dall'altro la presenza di elementi / f i ostativi alla concessione del beneficio (negativa personalità lumeggiata dai precedenti penali e rinvenimento dell'imputato nel luogo ove era solito spacciare sostanza stupefacente).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 89 cod. pen; Ordinanza — n. 20768/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1212/23 BORRIELLO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto, relativo alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. rilevando pen/. da un lato /che l'efficacia attenuante della parziale incapacità di intendere e di volere era già stata valutata ai fini del trattamento sanzionatcrio per il tramite della previsione di cui all'art. 89 cod. pen. e dall'altro la presenza di elementi / f i ostativi alla concessione del beneficio (negativa personalità lumeggiata dai precedenti penali e rinvenimento dell'imputato nel luogo ove era solito spacciare sostanza stupefacente).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRIELLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 12/03/1974 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 1212/23 BORRIELLO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto, relativo alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. rilevando pen/. da un lato /che l'efficacia attenuante della parziale incapacità di intendere e di volere era già stata valutata ai fini del trattamento sanzionatcrio per il tramite della previsione di cui all'art. 89 cod. pen. e dall'altro la presenza di elementi / f i ostativi alla concessione del beneficio (negativa personalità lumeggiata dai precedenti penali e rinvenimento dell'imputato nel luogo ove era solito spacciare sostanza stupefacente).
P. Q. H. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso