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Ordinanza — n. 20765/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20765/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20765/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JELASSI MAKREM (CUIO3NO2L2) MAKREM nato il 15/06/1983 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 1192/2023 JELASSI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto, relativo alla mancata =cessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., olise che generico è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla mancata concessione delle circostanze cli cui all'art. 62-bis cod. pen. rilevando, per un verso, la mancanza di elementi positivamenl:e valorizzabili e, per altro verso, che il ricorrente risulta gravato da un consistente numero di precedenti penali, oltre a non aver fornito alcuna giustificazione per i fatti oggetto di contestazione.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20765/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1192/2023 JELASSI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto, relativo alla mancata =cessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., olise che generico è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla mancata concessione delle circostanze cli cui all'art. 62-bis cod. pen. rilevando, per un verso, la mancanza di elementi positivamenl:e valorizzabili e, per altro verso, che il ricorrente risulta gravato da un consistente numero di precedenti penali, oltre a non aver fornito alcuna giustificazione per i fatti oggetto di contestazione.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute espatrio illegale insufficiente domanda d'asilo di cittadino nigeriano omissione illecita di raggiungere il corpo persecuzione determinante per la fuga inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
1192/2023 JELASSI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto, relativo alla mancata =cessione delle attenuanti ex art.
art. 62-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto, relativo alla mancata =cessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JELASSI MAKREM (CUIO3NO2L2) MAKREM nato il 15/06/1983 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 1192/2023 JELASSI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto, relativo alla mancata =cessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., olise che generico è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla mancata concessione delle circostanze cli cui all'art. 62-bis cod. pen. rilevando, per un verso, la mancanza di elementi positivamenl:e valorizzabili e, per altro verso, che il ricorrente risulta gravato da un consistente numero di precedenti penali, oltre a non aver fornito alcuna giustificazione per i fatti oggetto di contestazione.

P. Q. rdll. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2