Ordinanza — n. 20764/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO FRANCESCO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 29/07/1982 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 1191/23 COZZOLINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico alla mancata motivazione con riguardo alla capacità di intendere e volere riconosciuta come solo parziale dell'imputato, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale ( richiamando le risultanze della disposta perizia (da cui emergeva che l'imputato era soggetto borderline con disturbi della personalità) osservando altresì che il vizio parziale di mente non / può comportare l'esclusione del dolo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 20764/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1191/23 COZZOLINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico alla mancata motivazione con riguardo alla capacità di intendere e volere riconosciuta come solo parziale dell'imputato, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale ( richiamando le risultanze della disposta perizia (da cui emergeva che l'imputato era soggetto borderline con disturbi della personalità) osservando altresì che il vizio parziale di mente non / può comportare l'esclusione del dolo;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO FRANCESCO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 29/07/1982 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 1191/23 COZZOLINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico alla mancata motivazione con riguardo alla capacità di intendere e volere riconosciuta come solo parziale dell'imputato, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale ( richiamando le risultanze della disposta perizia (da cui emergeva che l'imputato era soggetto borderline con disturbi della personalità) osservando altresì che il vizio parziale di mente non / può comportare l'esclusione del dolo;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato avendo la Corte evidenziato la presenza di elementi ostativi alla concessione del beneficio (negativa personalità lumeggiata dai precedenti penali). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci