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Ordinanza — n. 20755/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20755/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20755/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI RAFFAELE nato a MELFI il 02/01/1982 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 1050/23 Morelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice e, per contro, l'insussistenza della tesi difensiva secondo cui la condotta sarebbe scriminata dalla reazione legittima "a non meglio specificati e circostanziati" atti arbitrari posti in essere dagli ufficiali di polizia giudiziaria;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20755/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1050/23 Morelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice e, per contro, l'insussistenza della tesi difensiva secondo cui la condotta sarebbe scriminata dalla reazione legittima "a non meglio specificati e circostanziati" atti arbitrari posti in essere dagli ufficiali di polizia giudiziaria;

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità ricusazione del pubblico ministero abbandono per lesioni personali risarcimento alle vittime di reati sanzione disciplinare dell'avvocato rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
1050/23 Morelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali' art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI RAFFAELE nato a MELFI il 02/01/1982 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 1050/23 Morelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice e, per contro, l'insussistenza della tesi difensiva secondo cui la condotta sarebbe scriminata dalla reazione legittima "a non meglio specificati e circostanziati" atti arbitrari posti in essere dagli ufficiali di polizia giudiziaria;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il