Ordinanza — n. 20753/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO PIETRO nato a SAN SEVERO il 10/08/1943 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 1044/23 Rizzo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso -attinenti alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.-, sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito, con i quali il ricorrente non si confronta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20753/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1044/23 Rizzo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso -attinenti alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.-, sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito, con i quali il ricorrente non si confronta;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO PIETRO nato a SAN SEVERO il 10/08/1943 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 1044/23 Rizzo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso -attinenti alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.-, sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito, con i quali il ricorrente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/