Ordinanza — n. 20752/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMELLA MARIO nato a SAN SEVERO il 29/04/1971 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; )uLk, N. 1035/23 POMELLA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3 della legge 27 settembre 2021, n. 134 è del tutto generico, risolvendosi in mere asserzioni senza indicazione delle specifiche ragioni di diritto a sostegno;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20752/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.-, è parimenti formulato in termini del tutto generici, sostanziandosi in una semplice enunciazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMELLA MARIO nato a SAN SEVERO il 29/04/1971 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; )uLk, N. 1035/23 POMELLA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3 della legge 27 settembre 2021, n. 134 è del tutto generico, risolvendosi in mere asserzioni senza indicazione delle specifiche ragioni di diritto a sostegno;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.-, è parimenti formulato in termini del tutto generici, sostanziandosi in una semplice enunciazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il