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Ordinanza — n. 20751/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20751/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20751/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO MICHELE nato a BARI il 06/12/1982 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIG..latc9.3petSÓ5re parq udita la relazione svo—lta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 1029/23 Catalano E IN DIRITTO Michele Catalano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente ha altresì depositato una memoria in data 5 aprile 2023, con la quale ribadisce i motivi di ricorso. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato a mezzo PEC in data 9 maggio 2022 alle ore 23:53 - quindi il 10 maggio 2023 - oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20751/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1029/23 Catalano E IN DIRITTO Michele Catalano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente ha altresì depositato una memoria in data 5 aprile 2023, con la quale ribadisce i motivi di ricorso. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato a mezzo PEC in data 9 maggio 2022 alle ore 23:53 - quindi il 10 maggio 2023 - oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1 lett.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive notifica tardiva dei difetti inosservanza del termine perentorio ritardo del ministero pubblico termini di ricorso
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO MICHELE nato a BARI il 06/12/1982 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIG..latc9.3petSÓ5re parq udita la relazione svo—lta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 1029/23 Catalano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Michele Catalano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente ha altresì depositato una memoria in data 5 aprile 2023, con la quale ribadisce i motivi di ricorso. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato a mezzo PEC in data 9 maggio 2022 alle ore 23:53 - quindi il 10 maggio 2023 - oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 24 gennaio 2022, con riserva del termine di deposito di giorni 60 (scadente il 22 marzo 2022), rispettato; il termine per impugnare era scaduto il 6 maggio 2022. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/04/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Gaetano De Amicis , / D IN CANC -LLE A_IIERE ESPERTO 3( (3 M333433113" CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE Couke. (1 i I w\A iAlì-2,(2.14 UulE _QUe(c,,,, , w-9•2( ckC 2,04/a23614‘cyJ;_ 11,, 0 0,1 k(Q/A)._ , kAkeAwlvv\AVv'U Q\orpQ_I211