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Ordinanza — n. 20746/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20746/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20746/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRACUSA ALESSIO nato a MESSINA il 24/06/1982 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 902/23 SIRACUSA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso relativo alla mancata esclusione della recidiva è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha motivato la ritenuta sussistenza della medesima evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli, appariva sintomatica di persistente pericolosità e pertanto ha sviluppato una valutazione affatto superficiale incentrata sugli aspetti inerenti la capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. che regolano l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo su grado di colpevolezza e capacità a delinquere, ritenuta ragionevolmente più elevata per il ricorrente;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 20746/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 902/23 SIRACUSA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso relativo alla mancata esclusione della recidiva è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha motivato la ritenuta sussistenza della medesima evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli, appariva sintomatica di persistente pericolosità e pertanto ha sviluppato una valutazione affatto superficiale incentrata sugli aspetti inerenti la capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. che regolano l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo su grado di colpevolezza e capacità a delinquere, ritenuta ragionevolmente più elevata per il ricorrente;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena criminalità persistente revisione della sentenza penale gravità della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
902/23 SIRACUSA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRACUSA ALESSIO nato a MESSINA il 24/06/1982 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 902/23 SIRACUSA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso relativo alla mancata esclusione della recidiva è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha motivato la ritenuta sussistenza della medesima evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli, appariva sintomatica di persistente pericolosità e pertanto ha sviluppato una valutazione affatto superficiale incentrata sugli aspetti inerenti la capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. che regolano l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo su grado di colpevolezza e capacità a delinquere, ritenuta ragionevolmente più elevata per il ricorrente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso