Ordinanza — n. 20744/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA UMBERTO nato a PESCARA il 20/01/1984 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 873/23 Bevilacqua OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre che generico, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, anche con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche laddove si evidenzia la presenza di quattordici precedenti penali, cinque dei quali specifici (v. in particolare pag. 3);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 20744/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 873/23 Bevilacqua OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre che generico, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, anche con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche laddove si evidenzia la presenza di quattordici precedenti penali, cinque dei quali specifici (v. in particolare pag. 3);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA UMBERTO nato a PESCARA il 20/01/1984 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 873/23 Bevilacqua OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre che generico, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, anche con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche laddove si evidenzia la presenza di quattordici precedenti penali, cinque dei quali specifici (v. in particolare pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/