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Ordinanza — n. 20740/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20740/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20740/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANI MARIA nato a TERAMO il 09/03/1972 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 843/23 MARIANI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20740/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 843/23 MARIANI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove esame nel merito mancata prova di parzialità sviamento della giustizia valore aggiunto degli elementi di prova verosimiglianza della persecuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANI MARIA nato a TERAMO il 09/03/1972 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 843/23 MARIANI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica con adeguata valutazione degli elementi di prova; ciò in particolare con riguardo alle censure riguardanti la colpevolezza per i reati di lesioni personali e violenza privata e circa la configurabilità del reato di calunnia per difetto dell'elemento psicologico;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso