Ordinanza — n. 20736/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABLONE ORLANDO nato a PESCARA il 13/06/1971 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 797/23 SABLONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte sinteticamente ma congruamente argomentato sulla impossibilità di applicazione della medesima in ragione del protrarsi della condotta e della personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, anche specifici;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20736/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 797/23 SABLONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte sinteticamente ma congruamente argomentato sulla impossibilità di applicazione della medesima in ragione del protrarsi della condotta e della personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, anche specifici;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABLONE ORLANDO nato a PESCARA il 13/06/1971 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 797/23 SABLONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte sinteticamente ma congruamente argomentato sulla impossibilità di applicazione della medesima in ragione del protrarsi della condotta e della personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, anche specifici;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21