Ordinanza — n. 20735/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECHEAN DINU nato il 19/03/1973 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 796/23 Bechean OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui il ricorrente si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita in-- dalla Corte territorialer ha evidenziato, quale elemento impeditivo della concessione del beneficio, la presenza di un precedente significativo, tale da comportare un giudizio prognostico sfavorevole;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20735/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 796/23 Bechean OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui il ricorrente si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita in-- dalla Corte territorialer ha evidenziato, quale elemento impeditivo della concessione del beneficio, la presenza di un precedente significativo, tale da comportare un giudizio prognostico sfavorevole;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECHEAN DINU nato il 19/03/1973 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 796/23 Bechean OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui il ricorrente si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita in-- dalla Corte territorialer ha evidenziato, quale elemento impeditivo della concessione del beneficio, la presenza di un precedente significativo, tale da comportare un giudizio prognostico sfavorevole;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21