Ordinanza — n. 20734/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINI GUIDO nato a ROMA il 27/07/1975 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 786/23 Marini OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato preliminarmente che il difensore ha depositato dichiarazione di adesione all'astensione dall'udienze indetta dall'O.U.A. dalle udienze dal 19 al 21 aprile 2022 e che tuttavia essa non può trovare accoglimento trattandosi di udienza camerale non partecipata ex lege;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20734/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 786/23 Marini OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato preliminarmente che il difensore ha depositato dichiarazione di adesione all'astensione dall'udienze indetta dall'O.U.A. dalle udienze dal 19 al 21 aprile 2022 e che tuttavia essa non può trovare accoglimento trattandosi di udienza camerale non partecipata ex lege;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINI GUIDO nato a ROMA il 27/07/1975 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 786/23 Marini OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato preliminarmente che il difensore ha depositato dichiarazione di adesione all'astensione dall'udienze indetta dall'O.U.A. dalle udienze dal 19 al 21 aprile 2022 e che tuttavia essa non può trovare accoglimento trattandosi di udienza camerale non partecipata ex lege;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice e, per contro, l'insussistenza della tesi difensiva secondo cui la condotta sarebbe scriminata dalla reazione legittima ad atti arbitrari posti in essere dagli ufficiali di polizia giudiziaria;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso