Ordinanza — n. 20732/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNA CRISTIAN nato a EBOLI il 16/02/1987 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Perna Cristian; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla configurabilità del reato di cui all'art. 334 cod. pen. è riproduttivo di identica censura già adeguatamente vagliata dal giudice di meritorche ha rilevato, sulla base di un apprezzamento in fatto logico e completo non sindacabile in sede di legittimità, che l'autovettura di cui era custode fosse in uso al fratello, proprietario del mezzo, che non risulta avesse anche le chiavi o che avesse libero accesso al luogo ove era stato ricoverato il veicolo, Lostituivand tutti elementi che deponevano per un uso del bene da parte del germano avvenuto a seguito di esplicito consenso del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 334 cod. pen; Ordinanza — n. 20732/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 334 cod. pen. è riproduttivo di identica censura già adeguatamente vagliata dal giudice di meritorche ha rilevato, sulla base di un apprezzamento in fatto logico e completo non sindacabile in sede di legittimità, che l'autovettura di cui era custode fosse in uso al fratello, proprietario del mezzo, che non risulta avesse anche le chiavi o che avesse libero accesso al luogo ove era stato ricoverato il veicolo, Lostituivand tutti elementi che deponevano per un uso del bene da parte del germano avvenuto a seguito di esplicito consenso del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNA CRISTIAN nato a EBOLI il 16/02/1987 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Perna Cristian; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla configurabilità del reato di cui all'art. 334 cod. pen. è riproduttivo di identica censura già adeguatamente vagliata dal giudice di meritorche ha rilevato, sulla base di un apprezzamento in fatto logico e completo non sindacabile in sede di legittimità, che l'autovettura di cui era custode fosse in uso al fratello, proprietario del mezzo, che non risulta avesse anche le chiavi o che avesse libero accesso al luogo ove era stato ricoverato il veicolo, Lostituivand tutti elementi che deponevano per un uso del bene da parte del germano avvenuto a seguito di esplicito consenso del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/