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Ordinanza — n. 20731/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20731/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20731/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRACKEB HICHAM nato il 24/02/1981 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Krackeb Hicham; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della penaisono riproduttivi di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che, anche 'in conseguenza dei plurimi precedenti penali e dell'accertata condotta (che il ricorrente tenta di sminuire con precluso riferimento al merito), ha ritenuto congruamente individuata escludendo che potesse essere valorizzati altri elementi pur enunciati dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20731/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRACKEB HICHAM nato il 24/02/1981 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Krackeb Hicham; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della penaisono riproduttivi di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che, anche 'in conseguenza dei plurimi precedenti penali e dell'accertata condotta (che il ricorrente tenta di sminuire con precluso riferimento al merito), ha ritenuto congruamente individuata escludendo che potesse essere valorizzati altri elementi pur enunciati dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione sanzioni penali attenuazione della pena controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale decisione incidentale impugnabile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRACKEB HICHAM nato il 24/02/1981 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Krackeb Hicham; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della penaisono riproduttivi di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che, anche 'in conseguenza dei plurimi precedenti penali e dell'accertata condotta (che il ricorrente tenta di sminuire con precluso riferimento al merito), ha ritenuto congruamente individuata escludendo che potesse essere valorizzati altri elementi pur enunciati dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/04