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Ordinanza — n. 20730/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20730/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20730/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFORZA FABIO nato a ROMA il 02/03/1966 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; NN, Ns, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Sforza Fabio; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui si censura l'integrazione del reato, sia in ordine alle sussistenza degli elementi oggettivi che soggettivi, è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che ha valorizzato la condotta minacciosa tesa ad impedire il controllo, non solo dell'identità' dello Sforza, ma dell'autovettura che, infatti, all'esito degli accertamenti risultava condotta con patente sospesa dal ricorrente/ oltre che priva di copertura assicurativa, mentre indifferente veniva ritenuto lo stato alterato al fini del valutato esistente dolo del reato (pagg. 6 e 7); rilevato che anche il secondo motivo, con cui si critica l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche/costituisce .loglianza superata con corretti argomenti in fatto e diritto dalla Corte di merito che ha apprezzato la negativa personalità del ricorrente gravato / da plurimi precedenti penali tali da deporre per l'inclinazione al delitto, motivazione non illogica e pertanto insindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20730/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6 e 7); rilevato che anche il secondo motivo, con cui si critica l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche/costituisce .loglianza superata con corretti argomenti in fatto e diritto dalla Corte di merito che ha apprezzato la negativa personalità del ricorrente gravato / da plurimi precedenti penali tali da deporre per l'inclinazione al delitto, motivazione non illogica e pertanto insindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione attenuazione della pena attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa affezioni psichiche precedenti penali rilevanti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFORZA FABIO nato a ROMA il 02/03/1966 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; NN, Ns, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Sforza Fabio; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui si censura l'integrazione del reato, sia in ordine alle sussistenza degli elementi oggettivi che soggettivi, è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che ha valorizzato la condotta minacciosa tesa ad impedire il controllo, non solo dell'identità' dello Sforza, ma dell'autovettura che, infatti, all'esito degli accertamenti risultava condotta con patente sospesa dal ricorrente/ oltre che priva di copertura assicurativa, mentre indifferente veniva ritenuto lo stato alterato al fini del valutato esistente dolo del reato (pagg. 6 e 7); rilevato che anche il secondo motivo, con cui si critica l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche/costituisce .loglianza superata con corretti argomenti in fatto e diritto dalla Corte di merito che ha apprezzato la negativa personalità del ricorrente gravato / da plurimi precedenti penali tali da deporre per l'inclinazione al delitto, motivazione non illogica e pertanto insindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso