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Ordinanza — n. 20729/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20729/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20729/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZEH MICHAEL nato il 14/08/1986 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ezeh Michael; OSSERVA Ritenuto che i motivi afferenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dal Giudice di merito e comunque .manifestamente infondati, dal momento che la Corte di appello, con motivazione completa e logica, ha dato conto delle ragioni per cui non fosse possibile, anche alla luce della ritenuta quantificazione in maniera congrua della pena, riconoscere le invocate attenuanti generiche .visto che neppure il ricorrente riusciva ad indicare elementi significativi ulteriori risetto a quelli già apprezzati in sede di determinazione della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20729/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZEH MICHAEL nato il 14/08/1986 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ezeh Michael; OSSERVA Ritenuto che i motivi afferenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dal Giudice di merito e comunque .manifestamente infondati, dal momento che la Corte di appello, con motivazione completa e logica, ha dato conto delle ragioni per cui non fosse possibile, anche alla luce della ritenuta quantificazione in maniera congrua della pena, riconoscere le invocate attenuanti generiche .visto che neppure il ricorrente riusciva ad indicare elementi significativi ulteriori risetto a quelli già apprezzati in sede di determinazione della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione sanzione sostitutiva maggiorazione dissuasiva assenza di caso di rigore
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZEH MICHAEL nato il 14/08/1986 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ezeh Michael; OSSERVA Ritenuto che i motivi afferenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dal Giudice di merito e comunque .manifestamente infondati, dal momento che la Corte di appello, con motivazione completa e logica, ha dato conto delle ragioni per cui non fosse possibile, anche alla luce della ritenuta quantificazione in maniera congrua della pena, riconoscere le invocate attenuanti generiche .visto che neppure il ricorrente riusciva ad indicare elementi significativi ulteriori risetto a quelli già apprezzati in sede di determinazione della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/04