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Ordinanza — n. 20724/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20724/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20724/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADICE FRANCO nato a NAPOLI il 14/04/1972 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; • esaminato il ricorso di Radice Franco; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la manifesta illogicità della sentenza di condanna in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., risulta del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; considerato che il secondo motivo, con il quale si formula l'istanza di applicazione delle sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare di cui al d.lgs. n. 150/2022, non è deducibile con ricorso per cassazione, essendo competente - ai sensi dell'art. 95 del predetto decreto legislativo - il giudice dell'esecuzione, al quale potrà essere rivolta la medesima istanza entro 30 giorni dall'irrevocabilità della presente decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 20724/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., risulta del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; considerato che il secondo motivo, con il quale si formula l'istanza di applicazione delle sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare di cui al d.lgs. n. 150/2022, non è deducibile con ricorso per cassazione, essendo competente - ai sensi dell'art. 95 del predetto decreto legislativo - il giudice dell'esecuzione, al quale potrà essere rivolta la medesima istanza entro 30 giorni dall'irrevocabilità della presente decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali rinuncia alla motivazione invocazione di motivi legali motivazione sufficiente inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADICE FRANCO nato a NAPOLI il 14/04/1972 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; • esaminato il ricorso di Radice Franco; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la manifesta illogicità della sentenza di condanna in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., risulta del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; considerato che il secondo motivo, con il quale si formula l'istanza di applicazione delle sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare di cui al d.lgs. n. 150/2022, non è deducibile con ricorso per cassazione, essendo competente - ai sensi dell'art. 95 del predetto decreto legislativo - il giudice dell'esecuzione, al quale potrà essere rivolta la medesima istanza entro 30 giorni dall'irrevocabilità della presente decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21