Criminal appeal dismissed for generic grounds; prescription defense rejected; appellant ordered to pay costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Samuel De Rosa's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding sentencing and prescription. The appellant failed to specifically link his claims to the lower court's reasoning, and the court rejected his argument that the statute of limitations had expired. Consequently, the appeal was dismissed, and De Rosa was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.; Art. 610, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation with the contested decision, and the statute of limitations for the crime has not expired at the time of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA SAMUEL nato a NAPOLI il 01/04/1987 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di De Rosa Samuel e le conclusioni della difesa della parte civile, Napoli Claudio, avvocato Giuseppe Vitiello che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che la dedotta prescrizione è questione manifestamente infondata, tenuto conto che la causa estintiva, in ragione della contestazione dei delitti di cui agli artt. 337 e 582-585 cod. pen.) è pari ad anni sette e mesi sei e, pertanto, non interverrà prima del 6 febbraio 2023, data successiva alla sentenza di appello emessa il 9 maggio 2022; ritenuto che non deve procedersi alla condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, poiché, secondo il consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile salvo che abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nel caso di specie la parte civile tesi è limitata a sollecitare la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti; rilevato, pertanto 'inammissibilità dell'impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.
U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C