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Ordinanza — n. 20720/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20720/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20720/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CODA DANILO nato a FOGGIA il 26/06/1988 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 662/23 Coda OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata esclusione della contestata recidiva sono a-specifiche poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 4 e 5); che parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole della subordinazione della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen. trattandosi di disposizione normativamente imposta e su cui la Corte ha congruamente argomentato (pagg. 5 e 6);

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20720/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 662/23 Coda OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata esclusione della contestata recidiva sono a-specifiche poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 4 e 5); che parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole della subordinazione della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen. trattandosi di disposizione normativamente imposta e su cui la Corte ha congruamente argomentato (pagg. 5 e 6);

Parole chiave

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pena pecuniaria sospesa recidiva nell'infrazione sanzione sostitutiva riesame dell'entità pena modalità di calcolo dell'ammenda revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
662/23 Coda OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CODA DANILO nato a FOGGIA il 26/06/1988 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 662/23 Coda OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata esclusione della contestata recidiva sono a-specifiche poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 4 e 5); che parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole della subordinazione della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen. trattandosi di disposizione normativamente imposta e su cui la Corte ha congruamente argomentato (pagg. 5 e 6);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2