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Ordinanza — n. 20717/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20717/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20717/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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rispetto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha correttamente posto in rilievo l'irrilevanza delle scuse del ricorrente, non assimilabili a dichiarazioni confessorie, avendo Lanziello riferito solamente di non ricordare quanto accaduto; rispetto alla recidiva, la motivazione della sentenza impugnata risulta esaustiva nella parte in cui ha valorizzato i precedenti penali per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale in quanto ritenuti significativi della personalità del Lanziello;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20717/2023 — snpen · Corte di Cassazione: quanto al trattamento sanzionatorio complessivo, risulta completa la parte della decisione che, avendo rilevato che la pena era stata quantificata nel minimo in ordine al reato ritenuto più grave (337 cod. pen.), ha ritenuto congruo e nninimale il quantificato aumento operato per la riconosciuta continuazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena ricusazione del pubblico ministero recidiva nell'infrazione pentito impunità riesame dell'entità pena
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZIELLO MICHEL nato a CUORGNE il 06/01/1995 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Lanziello Michel e le conclusioni presentate dall'avv. Davide Meloni in data 6 aprile 2023 con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso; OSSERVA Ritenuto che i motivi afferenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, all'omessa esclusione della contestata recidiva ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, e comunque manifestamente infondati, dal momento che:

1) rispetto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha correttamente posto in rilievo l'irrilevanza delle scuse del ricorrente, non assimilabili a dichiarazioni confessorie, avendo Lanziello riferito solamente di non ricordare quanto accaduto;

2) rispetto alla recidiva, la motivazione della sentenza impugnata risulta esaustiva nella parte in cui ha valorizzato i precedenti penali per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale in quanto ritenuti significativi della personalità del Lanziello;

3) quanto al trattamento sanzionatorio complessivo, risulta completa la parte della decisione che, avendo rilevato che la pena era stata quantificata nel minimo in ordine al reato ritenuto più grave (337 cod. pen.), ha ritenuto congruo e nninimale il quantificato aumento operato per la riconosciuta continuazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso