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Ordinanza — n. 20716/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20716/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20716/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARO SALVATORE nato a PALERMO il 20/10/1979 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Catanzaro Salvatore e le memorie difensive trasmesse dalla difesa il 3 aprile 2023 con cui ribadiva la fondatezza dei motivi contenuti nel ricorso principale; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., e all'omessa esclusione della recidiva, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, con esaustiva motivazione, ha ritenuto - quanto alla prima censura - che la tenuità dell'offesa fosse da escludere alla luce della significativa durata dell'allontanamento e - quanto alla seconda censura - che la recidiva fosse stata correttamente applicata al ricorrente, dal momento che il nuovo delitto di evasione costituiva espressione di un'accresciuta pericolosità sociale del Catanzaro, già gravato da numerosi precedenti penali, di cui uno nel quinquennio precedente alla commissione del reato in oggetto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20716/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., e all'omessa esclusione della recidiva, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, con esaustiva motivazione, ha ritenuto - quanto alla prima censura - che la tenuità dell'offesa fosse da escludere alla luce della significativa durata dell'allontanamento e - quanto alla seconda censura - che la recidiva fosse stata correttamente applicata al ricorrente, dal momento che il nuovo delitto di evasione costituiva espressione di un'accresciuta pericolosità sociale del Catanzaro, già gravato da numerosi precedenti penali, di cui uno nel quinquennio precedente alla commissione del reato in oggetto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione aiuto all'evasione di detenuti sanzioni penali riduzione della pena precedenti penali rilevanti esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARO SALVATORE nato a PALERMO il 20/10/1979 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso di Catanzaro Salvatore e le memorie difensive trasmesse dalla difesa il 3 aprile 2023 con cui ribadiva la fondatezza dei motivi contenuti nel ricorso principale; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., e all'omessa esclusione della recidiva, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, con esaustiva motivazione, ha ritenuto - quanto alla prima censura - che la tenuità dell'offesa fosse da escludere alla luce della significativa durata dell'allontanamento e - quanto alla seconda censura - che la recidiva fosse stata correttamente applicata al ricorrente, dal momento che il nuovo delitto di evasione costituiva espressione di un'accresciuta pericolosità sociale del Catanzaro, già gravato da numerosi precedenti penali, di cui uno nel quinquennio precedente alla commissione del reato in oggetto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il