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Ordinanza — n. 20715/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20715/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20715/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRE RE SALVATORE nato a PALERMO il 17/07/1983 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Tre Re Salvatore; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e all'omessa declaratoria di prescrizione sono generici in quanto privi di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata1 essendo gli stessi meramente evocativi del vizio enunciato; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce genericamente l'intervenuta prescrizione/ è anche manifestamente infondato, tenuto conto della data di commissione del delitto di evasione avvenuto il 10 ottobre 2019 con conseguente prescrizione - alla luce della contestata recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. - a far data dal 9 ottobre 2029; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20715/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. e all'omessa declaratoria di prescrizione sono generici in quanto privi di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata1 essendo gli stessi meramente evocativi del vizio enunciato; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce genericamente l'intervenuta prescrizione/ è anche manifestamente infondato, tenuto conto della data di commissione del delitto di evasione avvenuto il 10 ottobre 2019 con conseguente prescrizione - alla luce della contestata recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. - a far data dal 9 ottobre 2029; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato aiuto all'evasione di detenuti remissione della pena evasione all'obbligo di contribuzione criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRE RE SALVATORE nato a PALERMO il 17/07/1983 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Tre Re Salvatore; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e all'omessa declaratoria di prescrizione sono generici in quanto privi di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata1 essendo gli stessi meramente evocativi del vizio enunciato; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce genericamente l'intervenuta prescrizione/ è anche manifestamente infondato, tenuto conto della data di commissione del delitto di evasione avvenuto il 10 ottobre 2019 con conseguente prescrizione - alla luce della contestata recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. - a far data dal 9 ottobre 2029; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso