Ordinanza — n. 20714/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO DAMIANO nato a LOCRI il 04/12/1968 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Amato Damiano; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si contesta l'assenza di colpa in ordine alla sottrazione del mezzo sottoposto a sequestro amministrativo è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato la sussistenza della condotta negligente del ricorrae allorché, durante la sua assenza, non aveva apprestato le idonee precauzioni per evitare che il mezzo potesse essere sottratto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20714/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO DAMIANO nato a LOCRI il 04/12/1968 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Amato Damiano; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si contesta l'assenza di colpa in ordine alla sottrazione del mezzo sottoposto a sequestro amministrativo è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato la sussistenza della condotta negligente del ricorrae allorché, durante la sua assenza, non aveva apprestato le idonee precauzioni per evitare che il mezzo potesse essere sottratto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO DAMIANO nato a LOCRI il 04/12/1968 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Amato Damiano; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si contesta l'assenza di colpa in ordine alla sottrazione del mezzo sottoposto a sequestro amministrativo è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato la sussistenza della condotta negligente del ricorrae allorché, durante la sua assenza, non aveva apprestato le idonee precauzioni per evitare che il mezzo potesse essere sottratto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/04/