Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20701/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20701/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20701/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEONE VINCENZO nato a TARANTO il 17/06/1983 COCCIOLO CRISTIAN nato a GROTTAGLIE il 30/05/1985 GIOIA GIUSEPPE nato a TARANTO il 14/10/1982 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Leone Vincenzo, Cocciolo Cristian e Gioia Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi sono generici in quanto solo evocativi dei vizi in materia di responsabilità (Cocciolo Cristian), mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (Leone, Cocciolo e Gioia) ed al trattamento sanzionatorio (Gioia e Cocciolo), visto che non vengono evidenziate le ragioni in fatto ed in diritto alla base delle astrattamente formulate censure (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); osservato chel ordine a detti profili,adeguata risulta la risposta resa dalla Corte di appello n che, in ordine alla condotta di danneggiamento aggravato e violenza a pubblici ufficiali e detenzione di armi (per il solo Gioia) realizzata all'interno della Casa circondariale di Lecce ha potuto rilevare la congruità della pena per come irrogata dal primo giudic9,evidenziando il ruolo di "leader" della protesta organizzata assunto dal Leone e la negativa personalità di tutti i ricorrenti detenuti con particolare riferimento al Cocciolo (detenuto per grave reato), osservando come fossero assenti elementi che, alla luce delle risultanze correttamente apprezzate, potessero giustificare le invocate attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20701/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); osservato chel ordine a detti profili,adeguata risulta la risposta resa dalla Corte di appello n che, in ordine alla condotta di danneggiamento aggravato e violenza a pubblici ufficiali e detenzione di armi (per il solo Gioia) realizzata all'interno della Casa circondariale di Lecce ha potuto rilevare la congruità della pena per come irrogata dal primo giudic9,evidenziando il ruolo di "leader" della protesta organizzata assunto dal Leone e la negativa personalità di tutti i ricorrenti detenuti con particolare riferimento al Cocciolo (detenuto per grave reato), osservando come fossero assenti elementi che, alla luce delle risultanze correttamente apprezzate, potessero giustificare le invocate attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
violenza o minaccia contro le autorità agitazione politica pubblica istigazione a delinquere minaccia all'ordine pubblico reati contro la volontà popolare reati violenti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEONE VINCENZO nato a TARANTO il 17/06/1983 COCCIOLO CRISTIAN nato a GROTTAGLIE il 30/05/1985 GIOIA GIUSEPPE nato a TARANTO il 14/10/1982 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Leone Vincenzo, Cocciolo Cristian e Gioia Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi sono generici in quanto solo evocativi dei vizi in materia di responsabilità (Cocciolo Cristian), mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (Leone, Cocciolo e Gioia) ed al trattamento sanzionatorio (Gioia e Cocciolo), visto che non vengono evidenziate le ragioni in fatto ed in diritto alla base delle astrattamente formulate censure (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); osservato chel ordine a detti profili,adeguata risulta la risposta resa dalla Corte di appello n che, in ordine alla condotta di danneggiamento aggravato e violenza a pubblici ufficiali e detenzione di armi (per il solo Gioia) realizzata all'interno della Casa circondariale di Lecce ha potuto rilevare la congruità della pena per come irrogata dal primo giudic9,evidenziando il ruolo di "leader" della protesta organizzata assunto dal Leone e la negativa personalità di tutti i ricorrenti detenuti con particolare riferimento al Cocciolo (detenuto per grave reato), osservando come fossero assenti elementi che, alla luce delle risultanze correttamente apprezzate, potessero giustificare le invocate attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis