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Ordinanza — n. 20698/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20698/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20698/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADZOVIC CLAUDIA nato a CASSINO il 05/12/1982 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Adzovic Claudia; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la sussistenza del delitto di evasione per assenza di. dolo è generico in quanto privo di specifica censura avverso la. decisione della Corte di appello che ha rilevato come fosse stata ritenuta inconsistente l'allegata necessità di portare la figlia, unitamente al marito, presso il pronto soccorso dell'ospedale, laddove il Tribunale aveva ritenuto inverosimile la versione resa sia perché la figlia al momento del controllo non palesava problemi di salute sia perché risultava illogico che, con la figlia in condizioni tali da necessitare del servizio di Pronto soccorso, non abbia ritenuto di sottoporre a visita la stessa a causa del numero di persone in attesa presso l'ospedale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20698/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Adzovic Claudia; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la sussistenza del delitto di evasione per assenza di. dolo è generico in quanto privo di specifica censura avverso la. decisione della Corte di appello che ha rilevato come fosse stata ritenuta inconsistente l'allegata necessità di portare la figlia, unitamente al marito, presso il pronto soccorso dell'ospedale, laddove il Tribunale aveva ritenuto inverosimile la versione resa sia perché la figlia al momento del controllo non palesava problemi di salute sia perché risultava illogico che, con la figlia in condizioni tali da necessitare del servizio di Pronto soccorso, non abbia ritenuto di sottoporre a visita la stessa a causa del numero di persone in attesa presso l'ospedale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute bisogni medici del minore trattamento medico coattivo nonostante le contrarie riserve mediche perizia medica insufficiente trattamento ambulatoriale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADZOVIC CLAUDIA nato a CASSINO il 05/12/1982 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Adzovic Claudia; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la sussistenza del delitto di evasione per assenza di. dolo è generico in quanto privo di specifica censura avverso la. decisione della Corte di appello che ha rilevato come fosse stata ritenuta inconsistente l'allegata necessità di portare la figlia, unitamente al marito, presso il pronto soccorso dell'ospedale, laddove il Tribunale aveva ritenuto inverosimile la versione resa sia perché la figlia al momento del controllo non palesava problemi di salute sia perché risultava illogico che, con la figlia in condizioni tali da necessitare del servizio di Pronto soccorso, non abbia ritenuto di sottoporre a visita la stessa a causa del numero di persone in attesa presso l'ospedale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/