Ordinanza — n. 20694/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI VITO nato a TRAPANI il 26/07/1977 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Valenti Vito; OSSERVA Ritenuto che il motivo, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di profilo di censura adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito là dove hanno ritenuto che le concrete modalità della condotta - il ricorrente si allontanava in piena notte dall'abitazione - fossero ostative al riconoscimento della tenuità dell'offesa avendo, di fatto, smentito che il Valenti stesse rientrando in casa all'atto del controllo da parte degli operanti; considerato che la parte del motivo con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche afferisce a violazione di legge non dedottojn sede di appello dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20694/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., è riproduttivo di profilo di censura adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito là dove hanno ritenuto che le concrete modalità della condotta - il ricorrente si allontanava in piena notte dall'abitazione - fossero ostative al riconoscimento della tenuità dell'offesa avendo, di fatto, smentito che il Valenti stesse rientrando in casa all'atto del controllo da parte degli operanti; considerato che la parte del motivo con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche afferisce a violazione di legge non dedottojn sede di appello dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI VITO nato a TRAPANI il 26/07/1977 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Valenti Vito; OSSERVA Ritenuto che il motivo, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di profilo di censura adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito là dove hanno ritenuto che le concrete modalità della condotta - il ricorrente si allontanava in piena notte dall'abitazione - fossero ostative al riconoscimento della tenuità dell'offesa avendo, di fatto, smentito che il Valenti stesse rientrando in casa all'atto del controllo da parte degli operanti; considerato che la parte del motivo con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche afferisce a violazione di legge non dedottojn sede di appello dal ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21