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Ordinanza — n. 20691/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20691/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20691/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIUZZI EUGENIO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 06/07/1980 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Occhiuzzi Gaetano; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., risulta riproduttivo di profilo di censura adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito che ha rilevato come la fuga del / ricorrente, a seguito della intimazione a fermarsi rivolto dagli operanti, fosse idonea ad integrare il reato di resistenza, dal momento che la condotta metteva in pericolo l'incolumità degli operanti e degli utenti della strada, procedendo ad alta velocità per le vie cittadine, e costringeva i pubblici ufficiali ad un inseguimento protrattosi per una notevole distanza; considerato che il secondo motivo, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di evasione, è parimenti riproduttivo di profilo di censura vagliato dal giudice di merito che, con congrua motivazione (il ricorrente, autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione per motivi lavorativi nei giorni feriali, si era allontanato senza valida giustificazione di domenica, per un lasso di tempo non conosciuto, commettendo altresì la resistenza a pubblico ufficiale), ha escluso la scarsa offensività del fatto alla luce delle concrete modalità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20691/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., risulta riproduttivo di profilo di censura adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito che ha rilevato come la fuga del / ricorrente, a seguito della intimazione a fermarsi rivolto dagli operanti, fosse idonea ad integrare il reato di resistenza, dal momento che la condotta metteva in pericolo l'incolumità degli operanti e degli utenti della strada, procedendo ad alta velocità per le vie cittadine, e costringeva i pubblici ufficiali ad un inseguimento protrattosi per una notevole distanza; considerato che il secondo motivo, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di evasione, è parimenti riproduttivo di profilo di censura vagliato dal giudice di merito che, con congrua motivazione (il ricorrente, autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione per motivi lavorativi nei giorni feriali, si era allontanato senza valida giustificazione di domenica, per un lasso di tempo non conosciuto, commettendo altresì la resistenza a pubblico ufficiale), ha escluso la scarsa offensività del fatto alla luce delle concrete modalità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pericolo di fuga delitto di fuga aiuto all'evasione di detenuti reati contro la tranquillità pubblica assenza di persecuzione minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIUZZI EUGENIO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 06/07/1980 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Occhiuzzi Gaetano; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., risulta riproduttivo di profilo di censura adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito che ha rilevato come la fuga del / ricorrente, a seguito della intimazione a fermarsi rivolto dagli operanti, fosse idonea ad integrare il reato di resistenza, dal momento che la condotta metteva in pericolo l'incolumità degli operanti e degli utenti della strada, procedendo ad alta velocità per le vie cittadine, e costringeva i pubblici ufficiali ad un inseguimento protrattosi per una notevole distanza; considerato che il secondo motivo, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di evasione, è parimenti riproduttivo di profilo di censura vagliato dal giudice di merito che, con congrua motivazione (il ricorrente, autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione per motivi lavorativi nei giorni feriali, si era allontanato senza valida giustificazione di domenica, per un lasso di tempo non conosciuto, commettendo altresì la resistenza a pubblico ufficiale), ha escluso la scarsa offensività del fatto alla luce delle concrete modalità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso