Ordinanza — n. 20688/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINO ANGELO nato a LAMEZIA TERME il 27/07/1977 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pino Angelo; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'erronea applicazione della recidiva, afferisce a violazione di legge deducibile e non dedotta in sede di gravame, dal momento che i motivi di appello avevano riguardato unicamente la sussistenza e configurabilità del reato di cui all'art. 385 cod. pen., l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, la cui applicazione non era stata contestata dai ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20688/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen., l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, la cui applicazione non era stata contestata dai ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINO ANGELO nato a LAMEZIA TERME il 27/07/1977 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pino Angelo; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'erronea applicazione della recidiva, afferisce a violazione di legge deducibile e non dedotta in sede di gravame, dal momento che i motivi di appello avevano riguardato unicamente la sussistenza e configurabilità del reato di cui all'art. 385 cod. pen., l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, la cui applicazione non era stata contestata dai ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/04